Dopo lunghe trattative, il Governo ha optato per l’obbligatorietà generalizzata della certificazione verde Covid-19 o “Green pass” per accedere nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
L’obbligo di ingresso sul posto di lavoro con il Green Pass scatta, dunque, dal 15 ottobre 2021 per tutti i dipendenti pubblici e per chi svolge un’attività lavorativa nel settore privato.
L’obbligo vale anche per i soggetti titolari di partita IVA.
LAVORO DIPENDENTE
A tutti i dipendenti pubblici e privati dal 15 ottobre prossimo e fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.
La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (appalto, distacco, ecc.).
Nel caso in cui il dipendente non sia in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Lavoratori distaccati, in appalto, somministrati che svolgono la loro prestazione di lavoro in locali aziendali diversi da quelli del proprio datore di lavoro: la legge stabilisce: “la verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”.
La norma sembra intendere che l’obbligo di verifica gravi, non solo su chi ha la titolarità del luogo di lavoro ove la prestazione viene resa, ma anche sul datore di lavoro formale.
La situazione genera un paradosso: un doppio controllo, molto più complicato da organizzare e gestire.
Le vie d’uscita sono due: il ricorso a controlli a campione (espressamente previsti dalla norma) da parte del datore di lavoro formale, oppure concentrare sull’utilizzatore del servizio il compito di eseguire in maniera esclusiva i controlli, con delega sul controllo.
Questi rimedi hanno comunque zone d’ombra, per cui siamo in attesa di chiarimenti da parte del legislatore.
I datori di lavoro fino a 15 dipendenti potranno sospendere i lavoratori senza Green Pass dopo il 5° giorno di assenza, se intendono sostituirli con un altro lavoratore, ma solo fino ad un periodo massimo di 20 giorni.
Tuttavia, questa, è una disposizione che necessita di chiarimenti, perché sembra che la sospensione diventi legittima solo in caso di sostituzione.
LAVORO AUTONOMO
Occorre esibire il Green Pass soltanto qualora si eserciti un’attività lavorativa all’interno del luogo di lavoro.
Coloro che non svolgono attività lavorativa non devono esibire la certificazione verde.
Ad esempio, un cliente che entra in un negozio di abbigliamento non deve esibire il green Green Pass, un idraulico che esercita attività lavorativa all’interno di quel negozio dovrà esibirlo.
Un cliente che viene accolto in azienda per un colloquio non deve esibire Green Pass, un elettricista che esercita lavori di manutenzione in azienda dovrà esibire la certificazione verde.
I lavoratori autonomi che operano in coordinamento con l’organizzazione del committente (co.co.co e partite IVA) che accedono ai luoghi di lavoro di quest’ultimo, si trovano in una situazione del tutto simile a quella dei lavoratori dipendenti: devono essere controllati all’ingresso.
In assenza o mancata presentazione del Green Pass, il Committente è liberato dalla controprestazione, cioè del pagamento del compenso.
A differenza del lavoratore dipendente (che non può essere licenziato), il collaboratore autonomo potrebbe vedersi risolvere il contratto per inadempimento, ovvero subire un recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione, qualora si protragga per un significativo lasso di tempo.
Una situazione simile si presenta per gli agenti di commercio, che devono promuovere la conclusione di contratti presso clienti.
Qualora l’agente non fosse in grado di operare senza la visita ai clienti e l’accesso ai loro uffici o stabilimenti, per un consistente periodo di tempo, l’agente potrebbe trovarsi in una situazione di inadempimento a rendere la prestazione, con le conseguenze riportate sopra per i lavoratori autonomi.
Anche il titolare unico di negozio o dello Studio Professionale, dovrà essere in possesso del Green Pass per accedere al luogo dove esercita la propria attività lavorativa, e dove verosimilmente interagisce con clienti e collaboratori.
MODALITA’ DI CONTROLLO
La verifica del possesso del Green Pass va eseguita tutti i giorni, infatti per tutelare la Privacy, il datore di lavoro non può tenere un registro nel quale sia indicato lo stato della vaccinazione dei propri dipendenti e la scadenza del Green Pass.
Per il mancato controllo i datori di lavoro rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro.
È necessario quindi predisporre l’organizzazione necessaria alle verifiche e individuare formalmente i responsabili e i datori di lavoro privati hanno due settimane per organizzarsi in vista dei controlli da fare, all’ingresso dei lavoratori, come richiesto dal Dlgs 127/2021.
Per questo motivo, si consiglia un “Registro delle verifiche” in modo da poter dimostrare, in caso di verifica ispettiva, l’avvenuto controllo (no lo stato di vaccinazione o la scadenza), che l’assenza senza compenso è conseguenza del controllo effettuato, e non rischiare contenziosi per il recupero della contribuzione delle retribuzioni non corrisposte.
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